Statuto

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata: “GaStorto” con sede in via dei Bastioni nel Comune di Fermo.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità)

1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a. Consumo critico e acquisti di gruppo con attenzione a:

– biologicità e stagionalità
– controllabilità e qualità riconosciute
– rapporto diretto con i produttori (preferibilmente locali)
– eco-sostenibilità (km 0, imballaggi ridotti)

b. Sensibilizzazione verso le questioni ambientali e sociali.
c. Auto-formazione attraverso un percorso di condivisione di idee, esperienze e conoscenze.

ART. 3 – (Soci)

1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno (Carta del G.A.S.).
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
3. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La quota associativa è da intendersi per famiglia
4. Ci sono 3 categorie di soci:

a. socio acquirente: è il livello base, quello più comune. Per la maggior parte i gasisti sono soci acquirenti. Tale ruolo non comporta impegni di alcun tipo, fatta salva la corresponsione in euro e il ritiro puntuale di quanto ordinato. Tutti i soci acquirenti hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio parere sui temi discussi, di votare sulle mozioni all’ordine del giorno o per l’elezione delle cariche del Direttivo. Se lo desidera, il socio acquirente può proporre, prima dell’inizio della riunione, un tema di discussione o una propria mozione sulla quale invitare il resto dei gasisti a esprimersi tramite voto.
L’ammissione all’ordine del giorno di tale tema o della mozione spetta unicamente al Direttivo in carica, che potrà di volta in volta accoglierli, respingerli o calendalizzarli per le prossime riunioni. I soci acquirenti versano per intero la quota annuale di iscrizione al gas
b. socio attivista: rientrano in questa categoria tutti i membri del Direttivo, tutti i referenti per gli ordini e tutti i referenti contabili e informatici all’interno del GaStorto. Tutti i soci attivisti, anche se non facenti parte del Direttivo, possono proporre temi di discussione o mozioni di voto da inserire all’ordine del giorno delle riunioni. Sarà in ogni caso il Direttivo a pronunciarsi sull’ammissione, il respingimento o la calendarizzazione per riunioni successive di tali temi o mozioni. I soci attivisti versano ½ della quota annuale di iscrizione al gas (a parziale rimborso di tempo e impegno profusi).
c. socio fornitore: i soci che fanno parte dei fornitori del gas versano ½ della quota annuale di iscrizione.
d. nel caso un socio acquirente divenga socio attivista non si prevedono rimborsi della quota versata per l’anno in corso.

5. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno (Carta del G.A.S.).
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle
disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
4. Nel caso di inadempienze gravi e per reiterati comportamenti inopportuni, offensivi o lesivi della dignità dei soci, il Direttivo ha il potere di espellere il socio.

ART. 6 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell’associazione sono:

– Assemblea dei soci,
– Consiglio Direttivo,

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

1. L’assemblea deve:

– approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– eleggere il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n° 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n° 20 mandati.
5. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di fissare l’importo della quota sociale annuale.
7. Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

ART. 12 – (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– quote e contributi degli associati;
– contributi di privati,
– eredità, donazioni e legati;
– altre entrate compatibili con la normativa in materia

2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, su indicazione del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.